Art. 4.
(Obiezione di coscienza).

      1. Il medico che non intenda partecipare alle procedure previste dalla presente legge deve manifestare all'ordine dei medici la propria obiezione di coscienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'avvio del servizio presso un ente in cui sono praticate le procedure previste dalla presente legge. In tal caso il medico è tenuto anche ad esplicitare la propria obiezione all'eutanasia al paziente che lo interpella ai fini previsti dalla presente legge.